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Un cliente estero non paga: come funziona il recupero crediti oltre confine

Le aziende che operano nell'UE sono protette dalle norme sui pagamenti ritardati, ma un debitore inadempiente richiede comunque una risposta legale. Il primo passo è stabilire quando il pagamento era dovuto, poiché gli interessi decorrono automaticamente da quella data. La legge UE prevede un minimo di 40 euro per i costi di recupero e gli interessi legali, ma solo dopo che il debitore ha mancato sia la scadenza contrattuale che il periodo di mora predefinito.

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Un cliente estero non paga: come funziona il recupero crediti oltre confine
Foto: Benjamin Smith — CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

La prima mossa legale: far partire il conteggio di interessi e risarcimenti

Quando si soddisfa il test a due fattori dell'UE per i costi di recupero, le aziende non solo hanno diritto a recuperare tali costi, ma anche a richiedere una quota minima di 40 euro. Questo è principio sancito dal regolamento, ma persino la cifra minima serve da promemoria che il recupero crediti legale nell'UE non è esente da rischi o costi.

La variabile chiave è quanto tempo ha il debitore per pagare dopo la scadenza. La legge UE concede in genere 60 giorni alle imprese, anche quando la data di pagamento non è specificata nel contratto.

All'interno di uno Stato UE, chiarisce la Commissione Europea, non ci sono scuse per un'autorità pubblica che superi i 30 giorni. I ritardi nei pagamenti B2B, benché godano di un periodo generale più lungo, affrontano comunque eccezioni alla scadenza contrattuale. Le autorità pubbliche e le imprese che forniscono loro beni e servizi hanno quindi maggiori probabilità di incappare in un'interpretazione rigorosa di date, periodi e costi UE.

Quindi l'applicazione automatica di interessi e costi minimi non avviene totalmente a prescindere dalle prassi aziendali. La seconda variabile chiave è se quei periodi di default fossero intrinsecamente iniqui o palesemente iniqui. È improbabile che le condizioni di pagamento dell'azienda rientrino in questa categoria, e i rimborsi dalle autorità pubbliche raramente sono così gravi da scatenare penalità, figuriamoci interessi di mora.

La decisione più grande del creditore sta nel scegliere se avviare un'ingiunzione europea di pagamento, una procedura europea per le controversie di modesta entità, un decreto ingiuntivo nazionale o persino la vendita del credito.

Due procedure rapide UE

Il debitore ha 30 giorni per opporsi, con conseguenze in caso di silenzio. Un processo diverso, la procedura europea per le controversie di modesta entità, è disponibile per crediti sotto i 5.000 euro. La stessa sanzione, attualmente non specificata dal cliente, si applica al rifiuto di accettare una sentenza a loro favore.

Le variabili chiave per l'azienda in questa fase sono se ha fornito al cliente tutte le informazioni necessarie per il processo di recupero e se il debito rientra effettivamente nel limite delle controversie di modesta entità.

Cosa cambia se il debitore è pubblico o la clausola è vessatoria

Avere a che fare con debitori esteri nel settore pubblico? Le regole sono più rigide, ma non ci sono dubbi sui tempi. Persino un credito sotto i 5.000 euro avviato con la procedura per controversie minori ha lo stesso periodo di grazia di 30 giorni, dopo il quale il giudice può emettere una sentenza esecutiva. In altri casi commerciali, la chiave è verificare che la scadenza nell'ingiunzione rispetti sia il contratto che le norme UE. La decisione dell'ECN di emettere una sentenza negativa contro un debitore recalcitrante non chiude il processo, ma apre le vie d'appello.

L'azienda dovrebbe fare attenzione a come le procedure europee di ingiunzione e controversie minori interagiscono con le regole per i negoziati pre-default e di transazione. Il credito potrebbe essere suscettibile di una transazione prima ancora che inizi il recupero, e potrebbe non soddisfare i criteri per un'esecuzione completa a livello locale. L'azienda dovrebbe quindi prepararsi alla possibilità di vendere il credito.

Le possibilità di recupero UE contro un debitore estero non vanno oltre i confini di un paese UE o di uno Stato che ha accettato la Convenzione sulla giurisdizione internazionale. La procedura europea unica non spiana il percorso per l'esecuzione in un paese extra-UE, né crea nuove strade. L'azienda dovrebbe affidarsi a procedure nazionali, trattati e convenzioni.

Dove entra in gioco la finanza all'esportazione

L'Italia e altri paesi UE offrono alcune coperture creditizie per l'export, ma non sono un rimedio per crediti insoluti. Gli strumenti di SACE, l'agenzia per il credito all'esportazione, e SIMEST, che sostiene l'internazionalizzazione delle PMI, sono mirati al rischio politico. La copertura export per rischio politico non significa che tutti i crediti saranno coperti, ma che la tua azienda difficilmente sarà estromessa da un mercato estero. Devi comunque richiedere la copertura e utilizzarla per gli scopi previsti dalla polizza.

Quando l'Europa smette di aiutare

Così procede l'azienda che trova un debitore estero incapace o restio a pagare. Le dispute B2B in particolare possono avvalersi dell'ingiunzione europea e della procedura per controversie minori, a prescindere dall'importo. Quando il problema principale del creditore non è la capacità del debitore, ma la sua ubicazione, l'azienda potrebbe dover passare alla vendita del credito, o accettare una svalutazione.

Un debitore moroso nell'UE è soggetto a un processo definito, con leve d'esecuzione per entrambe le parti. Per le PMI, il processo è più economico e veloce, specie quando il debito rientra nell'ingiunzione europea o nella procedura per controversie minori. Più l'azienda conosce le due valutazioni delle norme su iniquità manifesta e termini massimi, minore sarà l'impatto sui suoi pagamenti.

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