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Export e Dogane

Certificato di origine: quando serve, dove si richiede e quanto costa

Quando un esportatore italiano deve provare l'origine di una spedizione, possono essere necessari due tipi di documenti: un certificato di origine emesso dalla Camera di Commercio locale, o una prova di origine preferenziale richiesta da un accordo commerciale UE. Entrambi sono cruciali per evitare dazi e facilitare lo sdoganamento, ma uno viene rilasciato online a un costo modesto mentre l'altro segue una procedura diversa. Capire quale utilizzare dipende dalla destinazione del compratore.

Rubrica: Export e Dogane3 minuti di lettura
Certificato di origine: quando serve, dove si richiede e quanto costa
Foto: StockSnap, licenza CC0.

Il certificato di origine non preferenziale

Per provare l'origine su spedizioni non coperte da accordi commerciali UE, la scelta è il certificato di origine non preferenziale emesso dalla Camera di Commercio italiana.

Questi portali integrati permettono di richiedere e ricevere più velocemente il certificato dalla Camera, senza bisogno di spedire documenti originali.

In un processo familiare a chi ha già ordinato certificati, l'esportatore accede a Cert’O, dichiara una serie di informazioni sulla spedizione, seleziona la camera che ha rilasciato il codice di esportazione, e compila il modulo d'ordine. Dopo la consegna elettronica dei documenti, l'originale e una copia del certificato in formato PDF saranno disponibili per il download da Cert’O.

Il campo esclusivamente online si è già diffuso nella rete camerale: 1 gennaio 2022 è ora la data di adozione obbligatoria per Stampa in Azienda, la versione fiorentina del passaggio alla presentazione online, per i Certificati di origine.

La camera esaminerà la dichiarazione cert.O insieme a eventuali documenti giustificativi e rilascerà l'originale e la copia obbligatoria.

Nelle FAQ della Camera di Commercio del Veneto, i motivi di rifiuto sono:

la generazione scorretta del Documento o soluzioni con procedura accumulata ad esso collegata, documentazione e moduli doganali insoddisfacenti, o aree dove il controllo d'origine non è definibile mancanza di documenti dai precedenti Paesi UE nelle procedure di transito, come dichiarato nella Guida Operativa FN, o quelli che coinvolgono Dogane/Autorità Speciali in precedenti Paesi UE o dichiarazione infedele / confusa o incoerente

Oltre al monopolio delle Camere di Commercio, i regolamenti UE stabiliscono che ogni paese può autorizzare questi documenti solo in base alle regole menzionate.

La prova di origine preferenziale

La dichiarazione online e il certificato della Camera di Commercio non valgono per spedizioni multiple scontate previste da accordi UE su commercio, investimenti o semplificazione doganale. Per quelle, l'adempimento dipende dalle dimensioni commerciali del documento, dal valore della spedizione nelle linee del paese, e dal meccanismo in vigore dell'accordo.

Finché la fonte del dettaglio che esporta/importa da/in Svizzera soddisfa la soglia di valore dell'accordo, è disponibile una forma semplificata di prova chiamata mandato EURMED, rilasciato nel 2022 e assimilato nelle misure UE di Bruxelles. Questo modulo EUR.MED semplificato serve per preferenze riconosciute negli accordi commerciali UE con Algeria, Algeria, l'Autorità Palestinese (PLA), Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina e Tunisia. ma come spiegato nell'articolo FI del 2012/2101, questo riguarda ogni tipo di Accordo, tra i molti accordi di gruppo che entrano in vigore regolarmente.

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